OBBLIGHI CONNESSI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Ogni anno, entro il 31 gennaio, le aziende che hanno utilizzato nel periodo 1 gennaio –
31 dicembre lavoratori tramite agenzie di somministrazione, devono trasmettere la comunicazione
obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria
(RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, contenente i dati relativi ai contratti di
somministrazione stipulati nell’anno.
L’obbligo di comunicazione annuale (il cui invio può avvenire tramite consegna a mano, raccomandata
A.R. o PEC), ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.Lgs 81/2015, è in capo all’azienda utilizzatrice che deve
comunicare:
– Il numero di contratti di somministrazione utilizzati;
– La durata dei contratti di somministrazione di lavoro utilizzati;
– Il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati;