NASpI E COMPATIBILITA’ CON ALTRI REDDITI

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego ( NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.

La NASpI, erogata su domanda dell’interessato, è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni ed è commisurata, in percentuale, alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.


 

L’INPS con la circolare n. 174/17 fornisce precisazioni sulla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI,  ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito, sulla rilevanza dell’iscrizione ad Albi professionali e della presenza di partita IVA attiva e sulla possibilità di riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità.

Nei casi di soggetti beneficiari di NASpI, titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale (pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente), l’INPS non ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione. Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio), in quanto considerate attività lavorative, trova applicazione la riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto, i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000.

Il beneficiario della prestazione NASpI, inoltre, può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi fino a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile ed il beneficiario di NASpI non è tenuto a comunicare all’INPS il compenso derivante da tale attività.

I professionisti, invece, sono iscritti, ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria a specifiche casse non gestite dall’INPS e la relativa contribuzione non può, pertanto, essere riversata alla Gestione  prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Con la finalità di evitare ingiustificate disparità di trattamento, però, nell’ipotesi descritta è ammessa la compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione, non procedendo al riversamento della contribuzione. Il limite di reddito entro il quale si ritiene consentita tale attività è pari a € 4.800.