MISURE DI CONCILIAZIONE VITA LAVORO – Sgravi contributivi

Si sbloccano le agevolazioni per la conciliazione vita lavoro previste dal Jobs Act.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha annunciato che è stato firmato il decreto relativo agli sgravi contributivi per i datori di lavoro che introducono misure specifiche di conciliazione tra vita professionale e vita privata nei contratti collettivi aziendali.

Il provvedimento riconosce sgravi contributivi ai datori di lavoro privati che abbiano previsto, nei contratti collettivi aziendali, l’introduzione di istituti di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori.

 

Ricordiamo brevemente cosa prevede il Jobs Act:

Il decreto ministeriale prende le mosse dal decreto attuativo del Jobs Act ai sensi dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 relativo alle misure sulla conciliazione vita lavoro, in vigore dal 25 giugno 2015. In particolare, è previsto dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 80 del 2015 recante Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Tale norma, ha visto assegnate risorse con la legge n. 208 del 2015 – legge di Stabilità 2016, che all’articolo 1, comma 191, ha destinato risorse pari a 38,3 milioni di euro per l’anno 2016, 36,2 milioni per l’anno 2017 e a 35,6 milioni per l’anno 2018 del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all’articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

 

Quindi, per il biennio 2017-2018, come emerge anche dal comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, saranno disponibili circa 110 milioni di euro.

Si rafforza così il ruolo della contrattazione aziendale.

Si tratta di un incentivo di estrema importanza perché rappresenta un ulteriore tassello nella direzione della valorizzazione della contrattazione di secondo livello, strumento di assoluto valore per sostenere il lavoro in tutti i suoi aspetti.

 

Questo ultimo provvedimento, infatti, arriva dopo gli interventi agevolativi sul welfare aziendale, sui premi di risultato e quello relativo all’ampliamento delle prerogative dei contratti aziendali e territoriali per la regolamentazione delle tipologie contrattuali e di aspetti del rapporto di lavoro previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2015.

 

L’agevolazione riguarderà esclusivamente l’introduzione delle suddette misure di conciliazione contenute in contratti collettivi aziendali sottoscritti nel periodo 1° gennaio 2017 – 31 agosto 2018. Si tratta infatti di una misura sperimentale.

Pertanto, viene concesso uno sgravio contributivo alle aziende che, con contratti aziendali sottoscritti tra l’1 gennaio 2017 al 31 agosto 2018, promuovono misure di conciliazione per i dipendenti, migliorative rispetto alle previsioni di legge o del CCNL di riferimento.

Il contratto collettivo aziendale dovrà riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati nel medesimo datore di lavoro nell’anno civile precedente la domanda.

Il beneficio riconosciuto non può in ogni caso eccedere l’importo corrispondente alla misura del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal medesimo datore di lavoro nel corso dell’anno civile precedente la domanda.

INTERVENTI AMMESSI

Area di intervento genitorialità
• estensione del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
• estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o integrazione della relativa indennità;
• previsione di nidi d’infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
• percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
• buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.

Area di intervento flessibilità organizzativa
• lavoro agile;
• flessibilità oraria in entrata e uscita;
• part-time;
• banca ore;
• cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.

Welfare aziendale
• convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
• convenzioni con strutture per servizi di cura;
• buoni per l’acquisto di servizi di cura.

 

Le aziende interessate devono:

depositare telematicamente il contratto aziendale presso il Ministero del lavoro, entro il 31 ottobre 2017;

– inviare un’apposita istanza sul portale INPS, entro il 15 novembre 2017.

 

Già fissati anche i termini di deposito per i contratti sottoscritti nel 2018:

31 agosto 2018 per il deposito telematico;

15 settembre 2018 per la trasmissione all’INPS delle istanze.

Con un avviso pubblicato sul proprio portale istituzionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso nota l’apertura del canale di deposito dei contratti aziendali che prevedono misure di conciliazione vita-lavoro.

Il Ministero avvisa che, nei prossimi giorni, sarà disponibile la funzionalità per l’invio della domanda sul portale INPS.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito.