Il Decreto del 2015 a denominazione “ Semplificazioni” ha posto, in capo al lavoratore che intende recedere dal rapporto di lavoro nel settore privato, l’obbligo di trasmettere il modulo di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per via telematica al Ministero del Lavoro, pena l’inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale. La procedura è entrata in vigore dal 12 marzo 2016 attraverso l’applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. n. 151 del 2015 e del DMPS del 15 dicembre 2015), la vecchia “convalida delle dimissioni” presso la DTL ora ITL, acronimo di Ispettorato Territoriale del lavoro o il centro per l’Impiego competente.
A quasi due anni dall’entrata in vigore della procedura telematica delle dimissioni online, il legislatore non ha ancora risolto il grande equivoco che si è venuto a creare nel sistema. Più volte é accaduto che il lavoratore, una volta annunciate le dimissioni verbalmente o attraverso comunicazione scritta indirizzata al datore di lavoro, non abbia poi, adempiuto correttamente ai propri obblighi legislativi omettendo di procedere alle dimissioni on line, anche attraverso i tanti canali gratuiti messi a sua disposizione dalla procedura stessa. Qui la carenza legislativa è evidente:manca la sanzione economica per i lavoratori inadempienti.
In attesa di un’auspicabile correttivo alla norma, come deve comportarsi l’azienda in questi casi?
La prima ipotesi è quella della procedura disciplinare che si presenta irta di difficoltà e gravosa economicamente, infatti al termine della procedura disciplinare conclusa con il licenziamento , l’azienda è costretta a versare il contributo del cosi detto ”ingresso in Naspi” che varia a secondo dell’anzianità di servizio ma che può arrivare fino ad un massimo di € 1470,00 (anzianità di tre anni e oltre).
Altra possibilità è quella di continuare a mantenere il dipendente a “libro paga” attuale “Lul” considerandolo assente ingiustificato e quindi senza retribuzione e contribuzione. Questa seconda ipotesi potrebbe durare all’infinito……….
La norma da un lato ha posto un freno alle “dimissioni in bianco”, consistente nella pratica illegale di far firmare al lavoratore una lettera di dimissioni priva di data contestualmente alla sottoscrizione del rapporto di lavoro, dall’altro ha creato la disfunzione di cui sopra.
Le difficoltà operative riscontrate sarebbero facilmente superabili introducendo la possibilità, qualora il dipendente dimissionario ometta la procedura online di consentire al datore di lavoro di inviare on line la lettera di dimissioni ricevuta dal dipendente. Ulteriore deterrente introdurre la sanzione di € 2.000,00 per i dipendenti inadempienti da pagarsi mediante iscrizione a ruolo diretta.
Inoltre l’Inps potrebbe togliere la quota d’ingresso obbligatorio in Naspi per questa tipologia di casi. In caso di abbandono del posto di lavoro, si potrebbe, ad esempio, ammettere la possibilità, per il datore di lavoro di inviare una comunicazione al lavoratore, a mezzo, raccomandata, e confermare le dimissioni nel caso di silenzio oltre i 7 giorni che valga da convalida delle dimissioni stesse.
Per completezza di informazione vi comunichiamo che sono esenti dalle procedure delle dimissioni online :
– i lavoratori domestici;
– i lavoratori dipendenti del settore pubblico(le dimissioni nel settore pubblico sono rare)
– le lavoratrici madri o i lavoratori padri; per queste tipologie di rapporto di lavoro,in caso di dimissioni, è prevista un’ apposita convalida nel periodo tutelato dalle legge e cioè fino al compimento dei 3 anni da parte del bambino/a.
A diposizione per qualsiasi tipo di chiarimento porgiamo cordiali saluti.
CDL Bruno Di Franco