DECRETO DIGNITA’

Tra le principali novità del Decreto Dignità, contenuto nel Decreto-Legge 12.07.2018 n.87, emerge la
modifica della disciplina dei rapporti a termine.
Le modifiche si applicano, oltre che ai nuovi contratti, anche ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in
corso stipulati a norma del Jobs Act e riguardano, in sintesi:
Riduzione della durata massima dei rapporti a termine
I rapporti a termine potranno avere durata massima NON superiore a 24 mesi.
Tale limite si applica anche alle successioni di contratti stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo
stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello;
– Reintroduzione della causale
Fatta salva la possibilità di stipulare tra le parti – senza alcuna causale – un primo rapporto a
termine di durata non superiore a 12 mesi (comprensivo di eventuali proroghe, anch’esse senza
causale), l’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze
temporanee e limitate. Sarà pertanto fondamentale dimostrare il carattere oggettivo delle
causali da parte del datore di lavoro.
– Riduzione del numero di proroghe
Fermo restando il limite pari a ventiquattro mesi complessivi, il termine del contratto a tempo
determinato può essere prorogato fino ad un massimo di 4 volte.
E’ inoltre obbligatorio che ricorrano ragioni straordinarie e non prevedibili, che non rientrino
nell’ordinaria amministrazione, per ciascuna proroga, salvo quelle effettuate nei primi 12 mesi.
L’atto scritto dovrà contenere, in caso di rinnovo o al superamento della durata di 12 mesi, la
specificazione delle esigenze ricorrenti, tra le seguenti previste dalla norma:
– temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze
sostitutive;
– connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
– relative alle attività stagionali e a picchi di attività;
– Aumento del contributo addizionale
Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro, in precedenza pari al 1,4% della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali, applicato ai rapporti di lavoro NON a tempo
indeterminato, viene aumentato di un ulteriore 0,5%, a decorrere dalla seconda proroga o
rinnovo. Resta confermato il recupero del contributo addizionale in caso di trasformazione a
tempo indeterminato o assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del
precedente rapporto a termine.