E’ terminato, purtroppo, l’esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità del 2015 pari ad
€ 8.060 per ogni lavoratore assunto entro il 31 dicembre 2015. Tengo a precisare che la durata
dell’esonero è pari a 36 mesi, ciò significa che chi ha assunto, nel corso dell’anno 2015,
lavoratori con le caratteristiche elencate anche nel sotto indicato esonero 2016, beneficerà del
bonus previsto fino a concorrenza dei 36 mesi.
Di seguito l’elencazione di alcuni dei benefici attualmente in vigore:
ESONERO CONTRIBUTIVO 2016 (L. 208/2015) // periodo 01.01.16 – 31.12.16 | |
Tipologia rapporto | – Nuovi contratti a tempo indeterminato
– Trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato |
Misura | Esonero biennale (24 mesi) dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino a un massimale annuo di € 3.250. |
Requisiti Lavoratori | – non devono aver lavorato a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti;
– non devono essere stati già assunti con il medesimo beneficio dallo stesso datore di lavoro; – non devono essere stati occupati a tempo indeterminato presso la stessa azienda (comprese collegate/controllate) nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore del procedimento (30.12.15). |
INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI BENEFICIARI/DESTINATARI DI NASPI
Art. 7, c. 5, lettera b) D.L. 76/2013 convertito in L. 99/2013 |
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Tipologia rapporto | – Nuovo contratti a tempo pieno e indeterminato.
– Trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità Naspi |
Misura | Incentivo pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. |
Requisiti Lavoratori | In godimento o destinatari dell’indennità NASPI. |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI LAVORATRICE IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA PER MATERNITA’
D.Lgs. 151/2001 art. 4 c. 3, 4, 5. |
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Tipologia rapporto | Contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità/paternità, in congedo parentale e in congedo per malattia del figlio, fino al compimento di un anno di età del bambino della lavoratrice o del lavoratore in congedo. |
Misura | Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL, per un massimo di 12 mesi. |
Requisiti Azienda | Aziende con meno di 20 dipendenti. |
LAVORATORI IN MOBILITA’
L. 223/1991 art. 8 c. 2, 4, 4 bis, e art. 25 c. 9; L. 92/2012 art. 4 c. 12 let. a) e b) |
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Tipologia rapporto | – Assunzione a tempo indeterminato (anche part-time).
– Assunzione a tempo determinato (anche part-time). |
Misura
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In caso di assunzione a tempo indeterminato: contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10%) per la durata di 18 mesi.
Contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità spettante e non goduta dal lavoratore per un periodo pari a, se l’assunzione è a tempo pieno (*): – 12 mesi per lavoratori fino a 50 anni; – 24 mesi per i lavoratori con più di 50 anni; – 36 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno.
In caso di assunzione a tempo determinato: contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10%) per un massimo di 12 mesi Se nel corso del rapporto lo stesso è trasformato a tempo indeterminato, sia part-time che full-time, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi.
In caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato full-time, viene concesso il medesimo contributo mensile riportato in precedenza (*) |
Requisiti Lavoratori | Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità indennizzata. |
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
(D.Lgs 81/2015) |
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Tipologia rapporto | Contratto di lavoro a tempo indeterminato a contenuto formativo, che permette di assumere giovani per l’acquisizione di una qualificazione contrattuale e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. |
Misura | – aziende fino a 9 dipendenti: per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 si riconosce alle imprese uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di contratto; dal quarto anno è prevista una contribuzione pari al 10% della remunerazione imponibile ai fini previdenziali;
– aziende oltre 9 dipendenti: contribuzione per tutta la durata dell’apprendistato pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. |